Attenzione
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Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che risultano essere “agricoltore in attività” così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (recepite le modifiche dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 2393/2017), dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014. A livello nazionale è disciplinata dall’art. 3 del DM del 7 giugno 2018 n. 5465, dall’art. 1 del DM 9 agosto 2018 n. 7839 e dalla Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018.
I beneficiari devono essere iscritti all’elenco nazionale operatori biologici alla data del 1° gennaio 2022.
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